Spedire un pacco è una operazione complessa. Trattandosi di un trasporto, però, è del tutto chiaro come la merce da noi inviata potrebbe essere oggetto di un contrattempo tale da poterla danneggiare. Una eventualità che per un operatore commerciale può rivelarsi estremamente dannosa.
Chi riceve un prodotto danneggiato, infatti, può avvalersi di due possibilità:
- chiedere che il prodotto venga sostituito, obbligando ad una nuova spedizione, con conseguente aggravio dei costi;
- optare per il diritto di recesso, ipotesi letteralmente catastrofica, in quanto lascerebbe all’operatore commerciale i costi di una operazione in perdita.
Va poi sottolineato che nessun corriere è in grado di assicurare al 100% l’arrivo di un pacco in perfette condizioni. Mentre tutte le aziende del settore sono in grado di dare una soluzione alternativa al mittente, in grado di metterlo al riparo da pessime sorprese. Stiamo parlando naturalmente dell’assicurazione.
La responsabilità del vettore: cosa dice la legge italiana
Quali sono le responsabilità a carico del vettore? Ad indicarle è naturalmente la legge, ovvero il Codice Civile. Il quale presenta una sezione dedicata al diritto della navigazione e dei trasporti, ovvero il Capo VIII del Trasporto.
Che, per quanto riguarda il trasporto di cose, presenta gli articoli da tenere presenti:
- Art. 1683, il quale contiene le indicazioni e i documenti che devono essere forniti al vettore: “Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto. Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare. Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.”;
- Art. 1693 chiamato a disciplinare la responsabilità per perdita e avaria, il quale recita: “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.”;
- Art. 1696, recante le indicazioni per il calcolo del danno in caso di perdita o avaria, che a sua volta afferma: “Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.”
La normativa sulle spedizioni internazionali
Per quanto riguarda le spedizioni internazionali, a regolamentarle è la Convention relative au contract de trasport international de marchandises par route, la quale viene solitamente indicata per comodità con la convenzione internazionale C-M-R.
Le sue norme disciplinano in particolare tutti i trasporti onerosi di merci in cui almeno uno dei Paesi di partenza e/o di destinazione rientri a pieno titolo nella Convenzione. Analogamente agli articoli del Codice Civile, la Convenzione provvede a disciplinre sia la responsabilità del vettore per la perdita o deterioramento delle merci (art.17), sia il calcolo del danno.
Per quanto concerne il primo aspetto, il corriere è tenuto ad un risarcimento il quale viene calcolato sul valore della merce, che non può superare gli 8,33 DSP (sigla che indica i Diritti Speciali di Prelievo, una speciale tipologia di valuta corrispondente, al cambio attuale, a circa 1,24 euro) per ogni chilogrammo del peso del collo.
Inoltre vengono fissati alcuni casi di esonero, tra i quali rientrano:
- la responsabilità del mittente e del destinatario, ad esempio quando la lettera di vettura non è stata compilata correttamente; non sono stati forniti al vettore tutti i documenti utili alla spedizione, oppure gli indirizzi sono errati o incompleti;
- l’insufficienza evidente dell’imballaggio, tale da renderlo non idoneo;
- l’invio di merci proibite;
- il verificarsi di un caso fortuito, come incidenti stradali, calamità naturali o l’incendio del furgone recante la merce.
Da quanto detto sinora, si può facilmente dedurre come le compensazioni per il danneggiamento o lo smarrimento di spedizioni siano praticamente irrisorie.
Quando conviene l’assicurazione
Proprio per cercare di limitare i rischi finanziari collegati all’invio di merci o oggetti tramite un vettore, può quindi essere presa in considerazione l’idea di stipulare una assicurazione. Ipotesi che, però, deve essere attentamente vagliata alla luce del valore inviato.
In pratica, l’assicurazione conviene solo quando la ricompensa prevista supera notevolmente le limitazioni di responsabilità dei vettori illustrate prima e le franchigie assicurative applicate dalle aziende spedizioniere.
Da notare, però, che le assicurazioni non possono essere applicate a tutto ciò che viaggia. In particolare ogni azienda del settore ha una sua politica al riguardo. Ad esempio il servizio assicurativo TNT all-risk non prevede la copertura in caso ad essere inviato sia denaro, documenti autografi, fotografie artistiche e più in generale oggetti artistici e pezzi unici non riproducibili.
Opinioni e Recensioni