Per chi spedisce merci, il contrattempo è sempre dietro l’angolo, soprattutto quando il numero degli invii è molto elevato. Trattandosi di merce spesso fragile, il timore che qualcosa possa andare storto è naturalmente sempre presente. Trasformandosi in vera e propria paura, soprattutto in un regime di concorrenza che si fa sempre più spietata, in tempi di globalizzazione imperante.
Per scacciare la paura, però, non serve rispondere al noto invito di Giorgio Gaber, ovvero cantare. Bensì predisporre una rete di salvataggio adeguata intorno alla merce spedita. Che non passa soltanto dalla perfetta preparazione del pacco, la quale è naturalmente il passo propedeutico cui occorre prestare il massimo di attenzione.
La limitazione di responsabilità del corriere
Quando si affida la propria mercanzia ad un corriere specializzato ai fini della sua spedizione, occorre avere presente un fatto di grande importanza. Nell’assumere l’incombenza di recapitare i pacchi a lui affidati, lo spedizioniere ha degli obblighi stabiliti dalla legge. Quelli che sono regolamentati dalla convenzione CMR per quanto riguarda le spedizioni estere, e dagli articoli del Codice Civile chiamati a regolare il trasporto di merce all’interno dei confini nazionali. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le norme che regolano la cosiddetta “Limitazione di responsabilità del corriere”.
Le norme nazionali
Per quanto riguarda la norma nazionale che regola i trasporti di merce, il punto di partenza sono gli articoli 1693 e 1696. I quali recitano al proposito:
- Art. 1693: “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quelle in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario“;
- Art. 1696: “Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna”.
Di particolare rilievo è proprio la quantificazione del danno. Il cui risarcimento a carico dello spedizioniere è pari ad un massimo di un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo stabilito dall’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con la Legge 1621 del 6 Dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei Trasporti internazionali.
Detto in parole povere, la responsabilità ricade sul vettore nel caso sia stata esclusa una colpa a carico di mittente o destinatario. Al tempo stesso l’indennizzo è basato sul peso dichiarato dal mittente, dando vita ad una distorsione di non poco conto. Ci sono infatti oggetti di alta tecnologia e altro il cui valore trascende in maniera considerevole il peso e il cui smarrimento o danneggiamento comportano risarcimenti irrisori.
I risarcimenti per le spedizioni internazionali
Il risarcimento assume una consistenza maggiore nel caso delle spedizioni internazionali. Arrivando a 8,50 euro per ogni chilogrammo dichiarato, nel caso in cui la spedizione avvenga su gomma.
Anche in questo caso, però, il discorso muta di pochissimo. Se un oggetto come un tablet è oggetto di un danneggiamento, il risarcimento che spetterà all’azienda che ha effettuato la spedizione è assolutamente inadeguato rispetto al suo prezzo di vendita, ovvero al suo reale valore commerciale.
La necessità di assicurare le spedizioni
Proprio quanto detto sinora rende assolutamente necessario ricorrere all’assicurazione della merce inviata, a prescindere da quanto stabilito per legge. Una possibilità che è accordata da tutti i corrieri alla propria clientela, proprio per andare incontro ad una esigenza reale.
Lo strumento messo in campo è quello rappresentato da una polizza complementare e occasionale. La quale comporta un modesto sovrapprezzo, la cui entità dipende dai parametri che sono stati indicati dalla compagnia assicurativa a cui il vettore si affida.
Occorre valutare al meglio la polizza
Quando si deve scegliere una polizza assicurativa per coprire adeguatamente la spedizione che si va ad effettuare, occorre come al solito partire dalle proprie esigenze. Le polizze proposte, infatti, possono prevedere franchigie, essere calcolate in base al valore della merce spedita con percentuali di rimborso variabili o prevedere un premio unico tale da prevedere un rimborso basato sul peso superiore a quanto stabilito per legge.
Si tratta di differenze di non poco conto. Se la merce ha un notevole valore, conviene infatti optare per un rimborso totale, spendendo qualcosa in più, in caso contrario si può optare per assumere una parte del rischio collegato al trasporto, diminuendo il premio spettante all’assicurazione.
Altro fattore da tenere in considerazione è poi la reale possibilità di provare il valore dichiarato. A volte, infatti, non esiste la concreta possibilità di dimostrarlo, mancando uno scontrino o documento in grado di farlo.
Per capire questo discorso occorre fare riferimento ad una figurina battuta all’asta nel 2013, la cosiddetta “Gioconda” del baseball. Si tratta di una card di Honus Wagner, un mitico campione che caratterizzò questo sport nella parte iniziale del secolo passato. Il cui valore è andato ad assestarsi oltre i due milioni di dollari. Assicurare la spedizione di un oggetto di questo genere, senza una fattura o un documento fiscale in grado di comprovarne il valore, sarebbe stato del tutto assurdo, comportando un esborso elevatissimo nel caso in cui una compagnia assicurativa avesse deciso di prestarsi all’operazione.
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